L’imputato latitante è assistito dal difensore avv. Bianco Mengotti Giovanni. D’ordine del Presidente l’Ufficiale Giudiziario di Servizio ha dichiarato aperta l’udienza. Quindi il presidente, in presenza del Pubblico Ministero, del difensore dell’imputato ha proceduto all’appello nominale dei sei Giudici popolari estratti a norma delle vigenti disposizioni per partecipare alla presente sessione. Di essi si sono trovati presenti i signori Salvatori Antonio, Benesso Lino, Quallini Alberto, Barbiero Guerrino, Prosdocimi Bruno. Non essendosi fatta alcuna dichiarazione, né proposto dal P.M. e dalle altre parti alcun motivo d’incompatibilità o ricusazione, il Presidente, ai sensi degli art. 15 e 16 del R.D. 23 marzo 1931 n. 249 ha chiamato a far parte della Corte i cinque Giudici popolari appresso indicati secondo l’ordine di loro estrazione, dichiarando definitivamente costituito il Collegio dei Signori.
- Dr. Comm. Orazio di Mascio (Presidente della Corte)
- Dr. Cav. Andolfo Martino (Giudice a latare)
- Salvadori Antonio (Giudice popolare)
- Benesso Lino (Giudice popolare)
- Quallini Alberto (giudice popolare)
- Barbiero Guerrino (giudice popolare)
- Prosdocimi Bruno (giudice popolare)
I quali prendono posto nel seggio disponendosi ai lati del Presidente. Dopo di che il Presidente ha proceduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in giudizio. Il signor Cavalletto Bruno si costituisce parte civile e nomina a suo rappresentante l’avv. Sante Lisato come da verbale in atti. Il P.M. e la difesa non si oppongono. L’Ufficiale giudiziario d’ordine del Presidente procede all’appello dei testimoni, periti ed interpreti, citati in conformità delle liste prodotte, e viene dato atto della non comparizione dei testi Bazzan Maria, Marzon Luciano, Colturato Pietro, capo famiglia Romani Fiori e Romanin, moglie Doralice Giuseppe, capo famiglia Guarise Mario, Malatesta Gino, Paolino Antonio, Ceccagno Antonio, Boldrin Erminio, Sartori Adelmino e Rossi Alfio poscia il Presidente a norma dell’art. 142 Cod. proc. Pen. ammonisce i testimoni, periti ed interpreti presenti sulla importanza morale e religiosa del giuramento che dovranno prestare e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Il Presidente, a norma dell’art. 448 codice procedura penale, fa allontanare dalla sala di udienza i testimoni. Il Cancelliere, d’ordine del presidente, ha dato lettura delle imputazioni attribuite al giudicabile. Dopo di che il Presidente ha dichiarato aperto il dibattimento, ed ha licenziato i Giudici popolari non chiamati a costituire il Collegio. I giudici popolari prestano giuramento. Compiute tali formalità il Presidente invita le parti a proporre le questioni preliminari di cui all’art. 439 C.P.P. e in proposito si osserva: Il difensore dell’imputato chiede la sospensione del dibattimento ai sensi dell’art. 19 C.P.P. Il P.M. dichiara che non si possa applicare l’art. 89 C.P.P. e tanto meno l’art. 19 C.P.P. La parte civile si associa alle conclusioni del P.M. la corte ordina procedersi oltre nel dibattimento salvo di adottarne la sospensione alla fine dell’escussione dei testi